Soppressione Del Ricorso Amministrativo E Ricorso Al Giudice Entro 6 Mesi
Con la soppressione del ricorso amministrativo avverso i verbali di accertamento dell’invalidità civile, non resta che rivolgersi al Giudice, e bisogna farlo in fretta !
Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2005, è entrato in vigore il disposto dell’art. 42,comma 3, della Legge n. 326/2003, in forza del quale non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di accertamento dell’invalidità civile. La domanda giudiziale deve essere proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del verbale di accertamento.
Pertanto, dal 2005, il disabile che riceve il verbale di accertamento dell’invalidità civile di cui non condivida l’esito, per poterne ottenere la riforma deve necessariamente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, servendosi del patrocinio di un avvocato; e lo deve fare entro e non oltre 6 mesi dalla data di ricevimento del suddetto verbale, a pena di decadenza.
Poiché, dunque, i termini sono piuttosto ristretti, invitiamo tutti gli interessati a rivolgersi per informazioni alle Sedi ANMIC della propria Provincia, al fine di evitare eventuali decadenze derivanti dall’applicazione della citata normativa, nonché per valutare quei casi “a cavallo” tra il 2004 e il 2005 (ad esempio, domande di accertamento dell’invalidità civile inoltrate prima del 2005 ed i cui esiti sono stati comunicati al disabile nel 2005), per i quali la legge non ha stabilito una disciplina transitoria.
Tratto da un'articolo del 17-01-2005 |