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Questo sito, ideato e realizzato dall'A.N.M.I.C., sede provinciale di Pescara, presentando sia aspetti generali dell'invalidità civile che approfondimenti di alcune tematiche, vuole essere un utile strumento per coloro che si accostano per la prima volta al mondo dell'handicap e per quanti vogliono tenersi costantemente aggiornati sulle normative riguardanti l'invalidità civile.

Il Contratto Di Reinserimento

Il contratto di reinserimento (Legge n.
223/1991) è una figura normativa finalizzata ad evitare un aumento del livello disoccupazionale attraverso una serie di incentivi economici offerti ai datori di lavoro che procedano all’assunzione:
- dei lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da più di 12 mesi ed aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione;
- dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 12 mesi.


Il contratto di reinserimento, quindi, ha una duplice funzione: da un lato, consente un reimpiego dei lavoratori disoccupati o in C.
I.
G.
S.
; dall’altro, stabilisce delle agevolazioni economiche in favore del datore di lavoro che procede all’assunzione di tali categorie di lavoratori.


Tali agevolazioni economiche consistono in una riduzione dei contributi posti a carico del datore di lavoro nella misura del 75%, con il conseguente versamento da parte del datore del 25% dell’ordinario, per i seguenti periodi:
- per i primi 12 mesi, qualora il lavoratore assunto con contratto di reinserimento sia disoccupato da meno di due anni;
- per i primi 24 mesi, qualora il lavoratore assunto con contratto di reinserimento sia disoccupato da un lasso di tempo superiore ai due anni, ma inferiore ai tre anni;
- per i primi 36 mesi, qualora il lavoratore assunto con contratto di reinserimento sia disoccupato da più di tre anni.


Va segnalato che, in alternativa a tali casi, il datore di lavoro può optare per una riduzione contributiva in misura pari al 50%, rispetto alla precedente del 75%, per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore in ogni caso ai 72 mesi.

Possono stipulare i contratti di reinserimento tutti i datori di lavoro in genere, purché non abbiano, al momento dell’assunzione nell’azienda, sospensioni dal lavoro ex art.
2 L.
675/77, né abbiano proceduto a riduzioni del personale nei dodici mesi precedenti all’assunzione.

Il contratto di reinserimento deve essere stipulato per iscritto: una copia dello stesso deve essere inviata, entro 30 giorni, all’I.
N.
P.
S.
e alla Direzione Provinciale del Lavoro; tale contratto può essere a tempo indeterminato, determinato o anche a tempo parziale.

Per quanto riguarda la posizione contributiva dei lavoratori nell’ambito dei contratti di reinserimento, va detto che l’importo dei contributi versati dai lavoratori assunti con questo tipo di contratto resta comunque uguale a quello previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Tratto da un'articolo del 27-02-2003
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