L'attività Usurante.
La legislazione in materia di salvaguardia della salute, integrità fisica, sicurezza dei lavoratori ed il trattamento pensionistico
II nostro Ordinamento Giuridico presenta una vastissima legislazione speciale in materia di protezione e di tutela del lavoratore: una legislazione, questa, che prende spunto dai principi costituzionalmente garantiti della salvaguardia della salute, della integrità fisica e della sicurezza dei lavoratori.
All'interno di tale corposa normativa, una posizione di rilevante importanza è occupata dalla legislazione che tutela i lavoratori dai rischi derivanti da attività particolarmente usuranti e che prevede, in favore degli stessi, una serie di benefici pensionistici.
Il Decreto Legislativo n. 374/93 aveva definito le attività particolarmente usuranti come quei lavori per il cui svolgimento era richiesto un impegno psico-fisico particolarmente intenso e continuativo.
Il successivo Decreto Ministeriale del 19. 05. 1999 ha ridefinito ed integrato la precedente normativa in materia, delineando come "particolarmente usuranti" quelle mansioni lavorative che causano un grave e progressivo logoramento dell'organismo del lavoratore e che vanno ad incidere sulle aspettative di vita dello stesso.
Tra le attività che presentano un particolare livello di usura vanno menzionati i lavori in galleria ed in miniera, i lavori nelle cave, le attività svolte ad alta temperatura o in spazi ristretti, i lavori di asportazione dell'amianto, le mansioni espletate dai palombari e dai trattoristi. Nell'ambito di tali attività "usuranti", il Decreto Legislativo del '93 ed il successivo decreto ministeriale del '99 prevedono delle agevolazioni di carattere pensionistico in favore sia dei lavoratori autonomi, sia dei lavoratori dipendenti (privati o pubblici che siano).
Tali benefici pensionistici riguardano la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità e la pensione contributiva. Per quel che concerne la pensione di vecchiaia, i lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti ed impiegati dopo il 23. 09. 93 usufruiscono di una anticipazione del limite di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione nelle attività usuranti, fino ad un massimo di 60 mesi complessivamente considerati.
Per quanto riguarda la pensione di anzianità, lo svolgimento di attività usuranti comporta la possibilità di ridurre di un anno la soglia minima di età pensionabile, mantenendo però i 35 anni di contribuzione. Per i lavoratori adibiti a mansioni usuranti che beneficiano della pensione contributiva, è prevista una maggiorazione della pensione rapportata ad un anno per ogni sei mesi di lavori usuranti.
I benefici pensionistici appena esaminati sono stati attuati con la Legge n. 388/2000 e col successivo Decreto Ministeriale attuativo del 18. 05. 2001: il tutto nei limiti delle risorse economiche stanziate in favore dei lavoratori che, dall'ottobre del '93, abbiano svolto in modo prevalente mansioni particolarmente usuranti e che, entro il 31. 12. 2002, presentino i requisiti temporali per la pensione di anzianità o di vecchiaia ridotti ad un anno.
Per quel che riguarda i lavoratori rientranti nelle categorie protette ed assunti in base alla normativa sul collocamento obbligatorio, normativa che sarà esaminata e trattata nel prossimo numero del giornalino dell'Associazione, la recente Giurisprudenza sembra essersi orientata su una sostanziale "esclusione" di tali lavoratori dall'espletamento di tali attività in quanto accentuerebbero il logoramento del loro organismo andando a danneggiare la residua efficienza psico-fisica.
(Tratto da “ANMIC Pescara Informa”, numero II dicembre 2002)
Tratto da un'articolo del 15-02-2003 |