Le vicende di cessazione della persona fisica: la scomparsa, l’assenza e la morte presunta
Sapere se una persona sia viva o morta è molto rilevante dal punto di vista giuridico in quanto, con la morte, cessa la capacità giuridica di un soggetto, intesa come generale capacità di assumere obbligazioni ed acquisire diritti, e si apre la sua successione: appare, quindi, di grande importanza determinare con assoluta certezza se una persona sia viva o morta.
A questo scopo, il nostro Ordinamento Giuridico interviene con una serie di ipotesi – diverse dal decesso – finalizzate ad eliminare ogni incertezza sull’esistenza in vita di una persona, anche a seconda del lasso di tempo trascorso dal giorno in cui la persona ha dato le ultime notizie di sé o si è fatta vedere.
LA SCOMPARSA E L’ASSENZA
Si parla di “scomparsa” quando un soggetto si allontana dal suo domicilio o dalla sua residenza e non fornisce più notizie su di sé determinando, in questo modo, una situazione di incertezza circa la sua esistenza in vita ed il luogo in cui si trova. In questo caso gli eredi legittimi, il Pubblico Ministero e chiunque abbia interesse e, cioè, vanti un “qualcosa” nei confronti del soggetto, può domandare al Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o residenza dello scomparso la nomina di un curatore che, oltre ad avere la rappresentanza giuridica dello scomparso, ne tuteli gli interessi patrimoniali.
L’“assenza” è la situazione che si verifica quando la scomparsa della persona si protrae per più di due anni: tale situazione dà luogo ad una concreta incertezza sull’esistenza in capo all’individuo. La domanda volta ad ottenere la dichiarazione di assenza dev’essere presentata al Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o residenza dell’assente: essa può essere proposta dagli eredi legittimi, da coloro che si ritengono eredi testamentari e da tutti coloro che vantino dei diritti su beni dello scomparso. La dichiarazione di assenza, pronunciata con sentenza, comporta l’immissione nel possesso temporaneo dei beni in favore di coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi i quali possono amministrare tali beni, ma non ne acquistano la titolarità e, di conseguenza, non possono venderli, ipotecarli o darli in pegno.
LA MORTE PRESUNTA
Si parla di “morte presunta” quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia di un soggetto; tale termine decennale, tuttavia, è ridotto nel caso in cui il soggetto sia scomparso in operazioni di guerra o nel caso in cui sia stato fatto prigioniero nel corso di un conflitto o, ancora, scomparso a seguito di terremoti, naufragi, incendi o alluvioni. La domanda per dichiarare la morte presunta è presentabile dal Pubblico Ministero e da chiunque vi abbia interesse, oltre che dai creditori e dagli eredi testamentari e legittimi, presso il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o residenza del soggetto ed esita in una sentenza. La sentenza che dichiara la morte presunta comporta che l’immissione temporanea nei beni dell’assente diventa definitiva e si stabilizza: tutti coloro che erano stati immessi nel possesso dei beni del soggetto possono, ora, liberamente disporne e, quindi, venderli, donarli, ipotecarli, etc. etc. La morte presunta, a differenza della assenza, determina lo scioglimento del rapporto matrimoniale, con la conseguenza che il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.
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