Aumenti Pensionistici
L’art. 38 della Legge Finanziaria n. 488 del 28 dicembre 2001 prevede un aumento pensionistico fino a 516,46 euro mensili (lire 1. 000. 000) per 13 mensilità a favore degli invalidi civili (totali e parziali), dei ciechi civili (assoluti e parziali) e dei sordomuti che, già titolari di pensione o assegno mensile, sono stati trasferiti alla gestione INPS al compimento del 65° anno di età.
I requisiti per ottenere l’aumento fino alla concorrenza di 516,46 euro sono i seguenti: -- che il beneficiario abbia un’età pari o superiore a 70 anni; -- che non possieda redditi propri per un importo superiore a 6. 713,98 euro; -- che, se coniugato, non possieda redditi propri per un importo superiore a 6. 713,98 euro e che tali redditi, cumulati con quelli del coniuge, non siano superiori a 11. 271,39 euro.
Si sottolinea che, ai fini del raggiungimento dei limiti di redditi, si considerano tutti i redditi, anche quelli normalmente esenti da IRPEF, con esclusione dell’indennità di accompagnamento e del reddito relativo alla casa di abitazione; e che l’aumento viene corrisposto in misura tale da non superare il limite di reddito individuale e cumulativo indicato in precedenza.
Inoltre, si fa presente che il requisito anagrafico di 70 anni è ridotto a 60 anni per gli invalidi civili totali, per i sordomuti e per i ciechi civili assoluti.
Tratto da un'articolo del 10-07-2002 |