Il c.d. "Job-Sharing", ovvero il lavoro ripartito.
Si tratta di un importante istituto di origine anglosassone, ancora poco diffuso nel nostro ordinamento, ma di grande potenzialità espansiva. La scarsa notorietà dello stesso, dipende in gran parte dalla assenza di una accurata disciplina normativa: quando si parla di "Job-Sharing" si fa sempre riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro n. 43 del 7 aprile 1998, che definisce il lavoro ripartito come una particolare forma di lavoro subordinato caratterizzato dall'adempimento contemporaneo di più persone in solido ad una obbligazione lavorativa.
Quindi, nello "Job-Sharing" più persone svolgono un lavoro unico ripartito tra di loro, in maniera che ciascuno esegua una parte del lavoro, sia temporalmente che materialmente.
A differenza del contratto part-time, o a tempo parziale, pertanto, la suddivisione delle mansioni non è soltanto temporale, bensì relativa all'oggetto della prestazione lavorativa.
Quali sono i vantaggi? Per il lavoratore, la possibilità di gestire con maggiore facilità i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione; per le aziende, limitare i danni legati all'assenteismo, che in questo caso risulta senz'altro minore. La circolare, infatti, stabilisce che in caso di assenza di uno dei due lavoratori, salvo diversa pattuizione, il datore possa legittimamente pretendere l'adempimento dell'intera prestazione dall'altro obbligato (c. d. solidarietà nella prestazione lavorativa, che comporta la responsabilità di entrambi i lavoratori della intera prestazione lavorativa nei confronti del lavoratore).
Da ultimo, si ricorda che la retribuzione risulta corrisposta in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore.
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